TAR Lazio accoglie ricorso per agrivoltaico nel viterbese: non ammesse moratorie

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Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha stabilito che la “moratoria” alla costituzione di impianti nella provincia di Viterbo è contraria all’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 sulla promozione delle rinnovabili.

Fatti e ricorso

Con sentenza n. 6969/2025 il TAR ha accolto il ricorso della società BD Solar Acquapendente s.r.l. per l’annullamento del diniego alla costruzione di un impianto agrivoltaico da 8,36 MW nel Comune di Acquapendente (VT) in quanto sarebbe viziato da “difetto di istruttoria e di motivazione”.

Inoltre, la società ha chiesto e ottenuto l’annullamento degli “Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” introdotti dalla Regione Lazio con la delibera n. 171/2023. Il provvedimento stabiliva che per l’avvio dei procedimenti autorizzatori unici regionali (Paur) “l’adozione di un criterio di riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia di Viterbo che consenta, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, in ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MW dell’intera Regione”.

Sentenza

Il TAR, si legge nella sentenza, ritiene che la delibera della Regione Lazio pone “un tetto massimo al numero di procedimenti di Paur per impianti da Fer che possono essere avviati nelle province del Lazio e un blocco ai procedimenti per i progetti da localizzare nella provincia di Viterbo”, introducendo così di fatto una moratoria in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Il provvedimento, in quest’ottica, sarebbe in contrasto con l’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021, e in particolare coi commi 6 e 7 per cui “nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione” e “le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.

Pertanto il TAR ha accolto il ricorso di BD Solar, annullando il provvedimento della Regione Lazio che costituiva la moratoria e il diniego alla costruzione dell’impianto agrivoltaico.

La sentenza si inserisce in un filone di provvedimenti a supporto dello sviluppo delle rinnovabili che stanno venendo adottati da parte dei Collegi regionali e nazionali negli ultimi mesi. A inizio aprile, il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto il ricorso di una famiglia contro la mancata autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio immobile nel centro storico di Firenze. In tale sede, il CdS ha inoltre chiarito che l’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili non è secondario a quello della tutela del paesaggio.

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