Con l’ordinanza n. 402/2025 del 14 aprile 2025, il TAR Lombardia (Sezione Terza) ha sospeso, in via cautelare, l’efficacia della Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/2783 del 15 luglio 2024 nella parte relativa al Requisito D – requisito soggettivo in cui impone il rispetto di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per i soggetti proponenti impianti agrivoltaici.
Il quadro normativo nazionale e le innovazioni della DGR XII/2783/2024
Per quanto attiene ai profili autorizzativi degli impianti agrivoltaici va precisato innanzitutto che non sussiste un quadro normativo nazionale di riferimento specifico e differenziato per tale categoria.
Invero, la fattispecie è stata approfondita all’interno del documento “Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici – giugno 2022”, prodotto nell’ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento Energia, e composto da: CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria; GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE – Ricerca sul sistema energetico S.p.A.
Gli aspetti di tale documento sono stati poi stati poi ripresi nel contenuto e nelle definizioni introdotte dal DM MASE 22/12/2023 in materia di progetti agrivoltaici (c.d. “Bando Agrivoltaico”).
Per quanto di nostro interesse, i criteri introdotti dalle predette “Linee Guida” individuano i soggetti che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli, indicando come possibili beneficiari:
- Soggetto A: gli imprenditori agricoli;
- Soggetto B: le associazioni temporanee di imprese (c.d. ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico.
Tale indicazione è stata sostanzialmente riprodotta nel predetto Bando Agrivoltaico per l’individuazione dei soggetti beneficiari della misura.
Al fine di promuoverne la realizzazione, garantendo la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nell’ottica di ridurre i costi energetici delle imprese agricole, innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività anche per il tramite della riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, la regione Lombardia, tramite la DGR XII/2783/2024 – Allegato A, denominato “approvazione di indirizzi in merito all’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole”, ha regolamentato in modo autonomo e indipendente le caratteristiche “soggettive” che debbono possedere i proponenti intenzionati a realizzare un impianto agrivoltaico introducendo differenti e più rigidi requisiti.
In Particolare, l’allegato A della DGR XII/2783/2024, al punto 6, “Requisito D: requisito soggettivo”, stabilisce che possono presentare richiesta di titolo abilitativo i seguenti soggetti:
- “Soggetto A: Impresa agricola singola o associata da certificato camerale, che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione. Il requisito è verificato attraverso il fatturato dell’energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) che non deve superare il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell’imprenditore agricolo e delle attività agricole (D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo).
- Soggetto B: Società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo d’azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia”.
Quindi, il “Requisito D: requisito soggettivo” della delibera lombarda prevede che, in caso di soggetto proponente “B” (vale a dire una società non riconducibile a un imprenditore agricolo), la proposta sia ammissibile soltanto ove il soggetto giuridico iniziale ammetta nella propria compagine sociale un imprenditore agricolo (a cui è peraltro sarà riservata l’attività di gestione imprenditoriale) tramite una partecipazione stabile, formalizzata mediante il conferimento dell’azienda agricola o di un ramo della stessa nella società di produzione di energia elettrica.
La DGR lombarda, perciò, esclude l’ammissibilità della ATI come forma di partecipazione ammissibile alla proposizione di un progetto agrivoltaico e, conseguentemente, restringe significativamente la platea dei proponenti.
Tra l’altro, la DGR prevede una ulteriore restrizione rispetto alla normativa nazionale di cui sopra, laddove dispone che l’imprenditore agricolo debba altresì possedere il requisito della “professionalità” (c.d. IAP) che viene acquisito e mantenuto solo in presenza di ulteriori determinati requisiti. Conseguentemente anche una società agricola potrebbe qualificarsi come proponente solo ove tale soggetto IAP ne fosse amministratore (cui debba essere riservata l’attività di gestione della parte agricola dell’impresa come detto).
Il caso sottoposto alla valutazione del TAR
La società proponente ha presentato l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto agrivoltaico in un comune della Provincia di Pavia ma il procedimento era stato archiviato dalla stessa provincia proprio per l’assenza del requisito soggettivo (Soggetto B) richiesto (rectius: imposto) dalla DGR regionale. In particolare, veniva contestata la mancata costituzione di una società con la partecipazione congiunta tra produttore di energia elettrica e imprenditore agricolo professionale.
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente, evidenziando che non compete all’amministrazione regionale introdurre requisiti soggettivi aggravati, rispetto a quelli indicati dalla normativa dello Stato. Il Collegio ha rilevato che la normativa statale non impone alcun obbligo di costituzione societaria congiunta tra il proponente e un imprenditore agricolo, essendo sufficiente la costituzione di una associazione temporanea d’impresa (ATI) o altra forma di collaborazione contrattuale.
Gli effetti della sospensione del TAR Lombardia
L’effetto immediato dell’ordinanza è duplice e prevede:
- La sospensione del requisito “D” soggetto “B” previsto dalla DGR n. XII/2783, ovvero la parte della DGR che impone la costituzione di un’unica società tra il produttore energetico e l’imprenditore agricolo professionale, previo conferimento dell’azienda o del ramo d’azienda da parte del secondo, al quale infine venga riservata la gestione imprenditoriale della società (ad esclusione gli aspetti tecnici dell’impianto e di cessione dell’energia).
- Il riesame obbligatorio dell’istanza progettuale da parte dell’Amministrazione, con facoltà del proponente di avvalersi del soccorso istruttorio ai fini delle eventuali integrazioni documentali.
L’ordinanza sarà ovviamente soggetta alla successiva sentenza di merito ma l’effetto sospensivo sulla DGR, quale atto di portata generale, dovrebbe ritenersi applicabile alla generalità dei proponenti.
Ne consegue che diversi operatori, che si trovino in situazioni analoghe, potranno comunque chiedere di avvalersi della decisione del TAR in attesa di una eventuale impugnazione della decisione da parte della regione o della provincia.
Ciò apre un significativo spiraglio per tutte le società proponenti escluse o scoraggiate dal rigore eccessivo della normativa lombarda, e dovrebbe indurre la regione a rivedere la propria posizione anche alla luce del principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili.
Sotto un profilo delle scelte imprenditoriali tale pronuncia risulta peraltro utile in quanto consente il ricorso alla più agevole struttura di una ATI piuttosto che alla compartecipazione societaria.
In sintesi, il provvedimento cautelare del TAR Lombardia rappresenta un’ulteriore tassello significativo nella definizione dei limiti alla regolamentazione regionale in materia di realizzazione di impianti FER, riaffermando il principio secondo cui le regioni non possono introdurre restrizioni ulteriori rispetto alla normativa statale.
Resta ora da attendere l’udienza di merito, che potrà definire l’effettiva tenuta della DGR XII/2783/2024 alla luce dei principi costituzionali e dei limiti alla potestà regolamentare regionale.
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