VIA progetti fotovoltaici, sentenza chiarisce che i termini non sono derogabili

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Il rispetto del criterio cronologico per il rilascio delle valutazioni di impatto ambientale (VIA) è perentorio e non è sostituibile dal criterio di “maggiore potenza”. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato (CdS) con la sentenza n. 3465/2025 pubblicata il 22 aprile.

Fatti e ricorso

A dicembre 2023 la società Fimenergia srl ha presentato istanza di valutazione ambientale al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) per un progetto fotovoltaico in zona industriale a San Nicola di Melfi (PZ), in Basilicata.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,99 MW, con sistema di accumulo da 100,5 MWh, denominato “Melfi 8”.

Dopo che l’indetta consultazione pubblica si è conclusa senza osservazioni, la Commissione tecnica Pnrr-Pniec e i competenti ministeri sono rimasti “inerti”, senza esprimere un parere entro i termini previsti per legge.

Pertanto, la società ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Basilicata, che ha respinto il ricorso ritenendo “ragionevole” il ritardo nel parere poiché il criterio cronologico della trattazione dei progetti era stato sostituito con quello della “maggiore potenza”, dando così priorità ad altri impianti più grandi.

Fimenergia ha allora presentato ricorso al CdS sostenendo che il rispetto dei termini dei procedimenti di VIA non è sindacabile.

Sentenza

Il Collegio, riunitosi il 3 aprile scorso, ha accolto l’appello della società affermando che “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”.

La nozione di “maggiore valore di potenza” installata prevista dall’articolo 8, comma 1, del Codice ambientale, ha chiarito il CdS, “costituisce un concetto giuridico indeterminato” e “inidoneo a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento”.

Pertanto, l’appello è accolto ed è dichiarata l’illegittimità del silenzio del Mase che viene condannato a provvedere sull’istanza di VIA entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza (22 aprile 2025), “con l’avvertimento che in caso di ulteriore inerzia si provvederà alla nomina di un commissario ad acta“.

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