ARERA accoglie richieste Elettricità Futura-Enel su regole di connessione per produzione e accumulo

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ARERA ha pubblicato la deliberazione 316/2023/R/EEL in cui estende agli impianti di produzione e/o di accumulo entrati in esercizio dopo il 17 marzo 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 della possibilità di effettuare l’adeguamento ad alcune funzionalità degli Allegati A.17, A.68 e A.79 al Codice di rete successivamente all’entrata in esercizio e nel corso della durata dell’Interim Operational Notification – ION.

Enel e Elettricità Futura hanno sottolineato che l’Allegato A79 al Codice di rete aveva modificato le regole di connessione per tutte le batterie elettrochimiche che entreranno in esercizio dopo il 17 marzo 2023, incluse quelle contrattualizzate nel Capacity Market e nel progetto pilota Fast Reserve e risultanti, alla data di approvazione del provvedimento, già in fase avanzata di realizzazione.

“Si tratta di una misura che va a modificare retroattivamente i requisiti per impianti per i quali erano già state presentate le domande di connessione ed emessi gli ordini per i macchinari principali sulla base della normativa tecnica previgente”, avevano scritto Enel e Elettricità Futura.

AREA ha anche dato mandato di effettuare approfondimenti, coinvolgendo Terna e gli operatori interessati, “in merito alle criticità segnalate da alcuni stakeholder conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui agli aggiornamenti degli Allegati A.17 e A.68 e al nuovo Allegato A.79 al Codice di rete, al fine di valutare eventuali esigenze di intervento nonché le relative eventuali modalità”.

Ivano Saltarelli, partner di Green Horse, ha detto a pv magazine Italia che l’ARERA “si dimostra attenta alle esigenze degli operatori” sia quelle emerse durante le consultazioni , sia quelle emerse “extra ordinem qualora la segnalazione sia volta a colmare un gap informativo”.

“Nella fattispecie l’ARERA ha restituito valore al principio generale per il quale le leggi, nel senso più ampio di fonte normativa, non possono che valere per il futuro neutralizzando la prospettata irretroattività indiretta che si sarebbe determinata in assenza della modifica intervenuta con la Delibera 316/2023. Peraltro, la scelta di intervenire con la modifica neutralizza i possibili contenziosi che certamente si sarebbero innestati sulla vicenda”.

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