Il TAR dell’Emilia Romagna ha accolto l’istanza cautelare presentata da un operatore economico del settore delle rinnovabili che non vuole essere identificato, sospendendo l’atto del Comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) recante l’ordine di non effettuare i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico a terra. Si tratta di un progetto da 10 MW su un’area urbanizzabile non urbanizzata.
“Si ritiene che tale situazione possa riguardare varie decine di progetti che a livello regionale si trovano in situazioni del tutto analoghe a quella oggetto di ricorso”, commenta a pv magazine Marcello Astolfi di Project-Lex, studio legale che ha seguito il caso.
L’Emilia Romagna ha introdotto una serie di limitazioni urbanistiche nel 2017 per effetto delle quali le aree urbanizzabili su cui non era stata almeno avviata la procedura di urbanizzazione entro la fine del 2021 conservano la destinazione urbanistica precedente, “pur diventando di fatto aree agricole” .
Lo Studio Legale Project-Lex spiega nel commento all’ordinanza che questo ha portato a dubbi sull’applicazione in sede regionale della normativa nazionale che semplifica lo sviluppo di impianti fotovoltaici.
La società ricorrente aveva infatti già presentato al comune di Bagnolo nel maggio 2022 una prima dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 6 d. lgs. n. 28 del 2011 s.m.i., ritenendo tale area idonea ai sensi l’art. 20, co. 8, lett. c-ter), del d. lgs. n. 199 del 2021 (idoneità riferita alle aree agricole).
Il Comune aveva ordinato alla società di non eseguire i relativi lavori, “assumendo che la costruzione e l’esercizio del cennato impianto sarebbero stati assoggettati al più complesso e gravoso regime dell’autorizzazione unica (AU)”, in quanto la destinazione urbanistica “urbanizzabile non urbanizzata” non la rendeva idonea “né ai sensi della normativa nazionale né di quella regionale”.
Nel frattempo sopravveniva il D.L. 24.2.2023, n. 13. “Per quanto di interesse la disposizione citata ha ridotto, portandola da 1 km. a 500 mt., la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell’art. 136 del d. lgs. n. 42/2004, ai fini della individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici e, per effetto di tale modifica, il progetto è venuto a trovarsi in area idonea solar belt c-quarter che (al contrario della disposizione di cui al c- ter ) prescinde dalla destinazione “agricola” di tali aree, e non fa riferimento ad alcun altra particolare destinazione urbanistica, sicchè anche una precedente destinazione “urbanizzabile” rimasta inattuata (non urbanizzata nè formalmente restituita alla destinazione agricola) risulta idonea allo scopo ”, ha riferito lo Studio Legale Project-Lex.
La società ha quindi ripresentato ad aprile 2023 una nuova dichiarazione di PAS al Comune, sostenendo che l’area fosse da considerarsi “idonea” in quanto inclusa per quanto detto nel predetto “solar belt c-quater” ed avente una destinazione urbanistica compatibile.
A maggio 2023 il Comune ha tuttavia notificato alla società un nuovo ordine di non effettuare l’intervento, evocando nelle premesse l’atto di indirizzo allegato alla deliberazione di G.R. dell’Emilia – Romagna n. 194 del 16.2.2022 e la delibera dell’Assemblea Legislativa della medesima Regione n. 28 del 6.12.2010.
“Seguiva un nuovo ricorso della società che censurava il provvedimento comunale e – per quanto di ragione e di interesse – le ricordate deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna evocate nel provvedimento comunale, chiedendone perciò l’annullamento, previa sospensiva cautelare,” spiega lo Studio Legale Project-Lex.
Costituitasi in giudizio la Regione chiedeva l’estromissione dal giudizio, confermando che la normativa regionale evocata dal Comune non appariva confliggente o preclusiva, rispetto alla normativa nazionale, alla autorizzazione in PAS di impianti fotovoltaici in tali aree. Il TAR, con l’ordinanza in oggetto, ha accolto l’istanza cautelare rinviando la decisione per il merito alla prossima udienza del 7/2/2024.
“L’ordinanza, ove venisse confermata nel merito, rappresenterebbe un ulteriore tassello verso il consolidamento del principio della non derogabilità della attuale normativa nazionale sulle aree idonee introdotta con il regime delle semplificazioni sopra ricordato. Non vi è peraltro al momento evidenza che tale regime – almeno per quanto riguarda lo specifico punto di cui all’articolo 20, co. 8, lett. c-quater), del d. lgs. n. 199 del 2021 – sia posto in dubbio dal prossimo decreto ministeriale attuativo del 199/2021, la cui bozza è attualmente in circolazione”, conclude lo Studio Legale Project-Lex.
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