L’Art. 8 del Decreto Legislativo 102/2014 in recepimento della Direttiva Europea sull’efficienza energetica 27/2012 obbliga le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia a redigere una diagnosi energetica presso i propri siti produttivi, a partire dal 5 dicembre 2015, ogni 4 anni e ad inviarla ad ENEA tramite il portale ENEA Audit102.
Quest’anno la scadenza è fissata, come ogni anno, per il 5 dicembre 2023. La data coincide con l’inizio del terzo ciclo di obbligo per le imprese dopo quelli del 2015 e del 2019 e termine ultimo per la redazione delle diagnosi. Le imprese hanno poi tempo fino al 22 dicembre per caricare le diagnosi redatte sul portale ENEA. “
Nei due passati quadrienni sono giunte ad ENEA quasi 30.000 diagnosi energetiche da parte di soggetti obbligati”, ha spiegato l’Ing. Marcello Salvio, responsabile del Laboratorio ENEA Efficienza energetica settori economici, intervistato da pv magazine Italia. Con le sue risposte ha sintetizzato 10 anni di lavoro e 6 normative.
A cosa serve la diagnosi energetica?
Si tratta di uno strumento davvero importante poiché permette di analizzare come e dove viene adoperata l’energia nel sito produttivo. Analizza le inefficienze, individua interventi di miglioramento e fornisce indicazioni sui piani economici di investimento. Per le imprese la diagnosi energetica costituisce il primo passo nello sviluppo di un piano di energy management aziendale. Il suo scopo è quello di comprendere come viene utilizzata l’energia all’interno dell’azienda e di identificare eventuali inefficienze o potenziali di miglioramento, in modo da poter ridurre i costi e aumentare la propria efficienza. Ai fini dell’obbligo, che riguarda le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia, le diagnosi energetiche devono essere redatte secondo le norme tecniche UNI CEI EN 16247:2022 e devono rispettare i dettami dell’Allegato II del Decreto Legislativo 102/2014. Dal 19 luglio 2016, le diagnosi redatte ai fini dell’art. 8 del D. Lgs. 102/2014 devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati: EGE (secondo la UNI CEI 11339:2009) ed ESCo (secondo la UNI CEI 11352:2014).
Quali sono le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia?
Ai sensi dell’art. 2 dei chiarimenti MISE del novembre 2016, per grandi imprese si intendono quelle aventi, negli anni n-2 ed n-1 rispetto all’anno n-simo di obbligo, un numeri di addetti maggiore di 250 e un fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro o/e un bilancio annuo maggiore di 43 milioni di euro. Dall’1/1/2018 vengono classificate come energivore le imprese che nel periodo di riferimento (dall’anno n-4 all’anno n-2) precedenti all’anno n-1 di pubblicazione nel registro CSEA ed all’anno di competenza n in cui vengono fruite le agevolazioni (DM 21/12/2017) hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1 GWh(in precedenza 2,4 GWh) e rispettano uno di alcuni requisiti. Essi sono operare nei settori dell’Allegato 3 alle Linee Guida CE 200/01 del 2014, operare nei settori dell’Allegato 5 alle Linee Guida CE ed essere caratterizzate da un indice di «intensità elettrica su VAL» non inferiore al 20% (VAL: media del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato). Un altro dei requisiti è non rientrare tra le due categorie precedenti ma essere ricomprese negli elenchi CSEA per gli anni 2013 o 2014. Invece, le imprese energivore soggette all’obbligo di diagnosi con scadenza nell’anno n, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori nell’anno n-1. Le imprese energivore sono inserite negli elenchi di volta in volta pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA – DM 5/4/2013).
Come viene effettuata la diagnosi energetica?
L’operazione consta di varie fasi. A valle del kick off meeting tra impresa e redattore della diagnosi si sviluppa una prima fase in cui si effettua l’analisi dei vettori energetici entranti nel sito e di quelli autoprodotti ed autoconsumati. Si analizza il processo produttivo e si realizza un inventario energetico di tutte le componenti oggetto di diagnosi. Successivamente si vanno ad identificare gli indici di prestazione energetica del processo, quindi gli indici di primo livello, o delle varie parti del processo, gli indici di secondo livello, e si confrontano tali indici con quelli presenti, per ogni singola realtà merceologica e produttiva, in letteratura scientifica (BREf, Linee Guida settoriali, pubblicazioni scientifiche) per verificarne la bontà. In base a questo confronto si vanno ad identificare le eventuali inefficienze e si vanno ad individuare tutti quegli interventi di efficienza energetica che possono ridurre i propri consumi e migliorare i propri indici di efficienza energetica. Ultima fase è la redazione formale della diagnosi e la consegna della documentazione all’impresa che ha commissionato la diagnosi.
Ci sono diverse modalità?
No, la modalità è unica: la diagnosi di qualità deve essere redatta secondo i dettami della norma tecnica 16247:2022. L’ENEA, sin dal 2014, ha portato avanti un’intensa attività di formazione ed informazioni sul tema. Sono state redatte Linee Guida generali, le Linee guida sul Monitoraggio, oltre 20 Linee Guida settoriali in collaborazione con le Associazioni di categoria, oltre 20.000 risposte fornite ad imprese e pervenute ad ENEA tramite i due canali informativi ufficiali quali diagnosienergetica@nullenea.it e audit102.assistenzaportale@nullenea.it. Inoltre, si sono svolti oltre 100 eventi ed incontri con tutti gli stekeholder di settore. Tutta la documentazione è disponibile a questo link.
Quali sono le azioni da compiere dopo i risultati emersi?
A valle dell’identificazione dei possibili miglioramenti, le imprese dovrebbero dare seguito alle indicazioni prescritte in diagnosi. Spesso gli interventi individuati hanno tempi di ritorno bassi, inferiori ai 3 anni, e tenendo conto del costo efficacia delle varie tipologie di interventi e della presenza di numerosi strumenti incentivanti, una politica di energy management aziendale illuminata dovrebbe portare all’implementazione degli interventi stessi. A partire dal luglio 2020, con l’approvazione del Decreto Legislativo 73/2020, le imprese a forte consumo di energia hanno l’obbligo di realizzare almeno un intervento tra quelli previsti in diagnosi e di darne evidenza nella diagnosi successiva, comunicando, sempre tramite portale, il tutto all’ENEA, che effettua i controlli documentali per conto del MASE.
Che tipo di controlli?
ENEA, ai sensi sempre dell’Art. 8 del Decreto Legislativoo 102/2104, effettua annualmente i controlli on/off sull’adempimento da parte delle imprese obbligate ed effettua anche i controlli documentali, su un campione delle diagnosi, per verificarne la conformità ai dettami delle norme tecniche UNI CEI EN 16247. L’ENEA, dunque, supporta costantemente il MASE anche nella fase di verifica e controllo degli adempimenti normativi da parte dei soggetti obbligati.
Come rientra il fotovoltaico in questa diagnosi?
Il fotovoltaico rappresenta sempre più uno dei principali interventi di efficienza e di miglioramento energetico aziendale riportati nelle diagnosi. La riduzione dei costi di investimento ed il contestuale incremento dei consti dell’energia elettrica hanno reso la realizzazione di impianti fotovoltaici un investimento energetico sempre più conveniente, con tempi di ritorno sempre più interessanti per le imprese.
Nella maggior parte dei casi si rivela la soluzione migliore?
Dipende ovviamente dalla tipologia di impresa e dal settore produttivo di riferimento. Laddove i costi energetici relativi all’energia elettrica sono elevati, la realizzazione di un impianto fotovoltaico diventa sempre più conveniente. Alcuni settori come il terziario e una buona parte di quelli industriali vedono l’incremento della realizzazione degli impianti fotovoltaici come ottima soluzione per abbattere i costi energetici e per incrementare la parte di energia rinnovabile nei propri processi. Nei settori produttivi dove, invece, la gran parte dei consumi è termica la realizzazione di impianti risulta meno conveniente da un punto di vista complessivo, ma comunque risulta sempre un intervento utile ad abbattere emissione ed incrementare la percentuale di fonti rinnovabili in situ.
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