Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le Regole Operative relative al decreto CER entrato in vigore il 24 gennaio scorso. Il documento disciplina le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.
Il GSE ha definito le condizioni per la cumulabilità degli incentivi: il contributo PNRR è cumulabile con 1. altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea “di intensità non superiore al 40%” (in tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati); 2. i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari; 3. la tariffa incentivante decurtata.
Il contributo PNRR non è cumulabile con: 1. incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante; 2. detrazioni fiscali con aliquote ordinarie; 3. altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea; 4. altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.
“La determinazione del contributo in conto capitale massimo erogabile verrà, quindi, effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa stabilito dal Decreto”, si legge nelle regole operative.
Il documento poi chiarisce l’altro grande nodo: le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”, ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino al 15 dicembre 2021, diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo.
Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.
Il soggetto beneficiario del contributo è il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.
“Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario, soggetto dotato di autonomia patrimoniale, che potrà essere: i. nel caso di CER, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER avente i requisiti rappresentati nel paragrafo 1.2.2.3 Parte II; ii. nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori aventi i requisiti rappresentati nel paragrafo 1.2.3.2 Parte II”, si legge nel documento di 159 pagine.
Il soggetto beneficiario può richiedere l’accesso ai contributi anche per più di un impianto di produzione/UP.
“L’8 aprile renderemo operative le piattaforme attraverso le quali sarà possibile presentare le domande di ammissione alle tariffe incentivanti, ai contributi previsti dal PNRR e quella per verificare in via preliminare l’ammissibilità dei progetti”, ha dichiarato l’Amministratore delegato del GSE Vinicio Mosè Vigilante.
Il GSE ha confermato che partirà con una serie di attività di comunicazione per informare cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore di tutte le opportunità legate alla nuova misura. Il GSE pubblicherà anche “a breve” un nuovo strumento per simulare la costituzione di una CER o un gruppo di autoconsumo e calcolare costi, benefici, investimento iniziale e tempi di ritorno dell’investimento.
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