FV in aree agricole, Lombardia pubblica le prime indicazioni: agrivoltaico per territori A e B1

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La Regione Lombardia ha pubblicato le “prime indicazioni” per l’installazione di impianti fotovoltaici al suolo e impianti agrivoltaici nelle aree agricole, “nelle more dell’individuazione delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili”.

La delibera riporta le regole per l’individuazione delle aree idonee nelle due categorie di superfici agricole individuate dal Programma regionale energia ambiente e clima (PREAC): territori con produzioni di particolare tipicità (categoria A) e territori destinati alle restanti aree agricole (categoria B).

Nella prima sono inclusi i territori DOP e IGP in Lombardia riferiti ai settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, mellifero. Sono escluse invece le aree DOP e IGP per la produzione dei prodotti agroalimentari lattiero-caseari e delle carni lavorate.

Nella seconda categoria, il PREAC prevede due sotto-tipologie. Nella categoria B1 rientrano i territori caratterizzati prevalentemente da specifiche produzioni come risaie, vigneti, frutteti e frutteti minori, oliveti, arboricoltura da legno, colture orticole, prati permanenti, marcite, castagneti da frutto.

I territori della sottocategoria B2 sono invece caratterizzati prevalentemente da produzioni di seminativi.

“Nelle aree agricole di sottocategoria B2 gli impianti fotovoltaici sono considerati realizzabili nelle aree agricole con moderato e basso valore agricolo, indicato nella “Carta del valore agricolo dei suoli” elaborata sulla base del DUSAF e della carta pedologica (banca dati regionale). Il riferimento principale è la “Carta del consumo di suolo (elementi della qualità dei suoli liberi)” contenuta nel PGT del Comune sede del progetto, elaborato redatto ai sensi della L.R. 31/2014”, si legge nell’Allegato A.

Secondo la delibera del 26 febbraio, la Regione Lombardia impone quattro requisiti che si aggiungono alla normativa vigente per i territori della categoria A e B1, in linea con le indicazioni previste nelle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.

Gli impianti in terreni A e B1 devono rientrare nella definizione di agrivoltaico o agrivoltaico avanzato; garantire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica; comprovare la continuità dell’attività agricola (da valutare durante il corso di esercizio dell’impianto). Allo stesso tempo i terreni devono essere in conduzione ad una impresa agricola con un valido titolo (proprietà, affitto, comodato) per tutto il periodo di esercizio dell’impianto agrivoltaico stesso.

Ciascun requisito è dettagliato nell’Allegato A. In particolare, per il primo requisito, la Regione Lombardia specifica che “la messa a sistema di tali condizioni dovrebbe garantire che: 1. non più del 40% della superficie agricola utilizzata (SAU) nella disponibilità del proponente sia occupata da sistemi agrivoltaici; 2. almeno il 70% della superficie di cui al punto precedente sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)”.

Il titolo abilitativo può essere presentato da persona fisica o giuridica per i terreni B2, mentre per i terreni A e B1 è riportata una definizione ad-hoc dei soggetti che possono presentare richiesta di titolo abilitativo. Due le possibilità.

“Impresa agricola singola o associata da certificato camerale, che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione. Il requisito è verificato attraverso il fatturato dell’energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) che non deve superare il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell’imprenditore agricolo e delle attività agricole (D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo)”.

In alternativa il soggetto richiedente può essere una società a partecipazione congiunta “con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo d’azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia”.

I contenuti della deliberazione in oggetto verranno trasferiti nella d.g.r. 4803/2021 (Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili – FER), in sede di revisione di quest’ultima.

Il PREAC è stato approvato con d.g.r. 7553/2022.

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