Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato la proposta di legge (PdL) concernente le norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attesa della definitiva normativa nazionale. Lo rende noto la Regione tramite un comunicato.
Nella nota si legge che, nelle more dell’individuazione delle “aree idonee” prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il legislatore regionale “ha ravvisato la necessità di disciplinare e specificare gli indicatori di compatibilità, compatibilità limitata o difficile compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, pur nella consapevolezza dell’evoluzione in corso della normativa statale”.
L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del settore una disciplina di riferimento chiara e adeguata a cui far riferimento fin da subito.
Nella proposta di legge gli impianti fotovoltaici vengono suddivisi in: a) posizionati a terra; b) agrivoltaico; c) agrivoltaico avanzato; d) sistema agrivoltaico avanzato; e) flottante o galleggiante.
All’art. 3 la PdL individua gli “indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti”. Tra le aree “particolarmente vulnerabili” citate nel testo rientrano anche: siti UNESCO; immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata; zone situate in prossimità di parchi archeologici; aree naturali protette ai diversi livelli; aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità; aree incluse nella Rete Natura 2000.
Per gli impianti agrivoltaici il provvedimento stabilisce, inoltre, che i richiedenti corredino il progetto con una relazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato e con la previsione di un sistema di monitoraggio della continuità dell’attività agricola o pastorale.
Le aree idonee sono invece individuate in: a) aree a destinazione industriale incluse quelle dismesse; b) terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno dieci annate agrarie; c) superfici di tutte le strutture edificate; d) aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; e) aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche; f) siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%.
Hanno relazionato in Aula sul provvedimento i consiglieri Luca Serfilippi (Lega) per la maggioranza e Fabrizio Cesetti (Pd) per l’opposizione.
La legge è dichiarata “urgente” ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche. L’emanazione della normativa nazionale sulle “aree idonee” potrebbe però avere un effetto anche sulle norme in questione.
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