Consiglio Nazionale del Notariato spiega atto costitutivo delle CER

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Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha pubblicato uno studio sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sul loro atto costitutivo, così da rispettare la disciplina e ricevere i contributi pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Le CER non possono avere come obiettivo principale quello di realizzare profitti finanziari.

“Tuttavia, è inespressa la regola generale da applicare per accertare se la CER persegua effettivamente tale scopo in modo secondario”, si legge nel documento pubblicato dall’organo di rappresentanza politica di categoria.

La natura dell’entità non permette quindi alle CER di costituirsi in una delle seguenti forme: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni. Non si può neanche costituire con la qualifica di società benefit.

“Sulla base del diritto vigente, si può ritenere che la disposizione testé citata sia osservata dalla CER (i) in forma di cooperativa a mutualità prevalente (necessariamente rispettosa degli artt. 2514 e 2545-undecies c.c., come confermato dall’art. 2545-octies, comma 1, c.c.), (ii) in forma di cooperativa a mutualità non prevalente ma con clausole statutarie conformi con l’art. 2514, comma 1, c.c. () o (iii) in forma di società con la qualifica di impresa sociale (in ragione degli artt. 3 e 12 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in materia, appunto, di imprese sociali)”, si legge nel rapporto.

La CER può quindi essere costituita in forma di associazione, fondazione, società lucrativa o società cooperativa.

In qualsiasi CER, spiega CNN, può essere marginale l’autoconsumo istantaneo in sito, deve invece essere sempre presente e rilevante la condivisione interna dell’energia autoprodotta.

Qualsiasi CER deve garantire una partecipazione aperta a tutti i consumatori energetici e deve anche riconoscere il diritto di recedere in ogni momento ai propri membri.

“Ciò significa che la CER si caratterizza per la cosiddetta porta aperta sia in entrata sia in uscita, similmente a quanto richiesto”, ha spiegato il Consiglio Nazionale del Notariato.

CER incentivate

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha poi sottolineato che le CER incentivate devono rispettare i requisiti basilari che si applicano anche alle CER non incentivate (art. 31 d.lgs. n. 199/2021), più i requisiti aggiuntivi di cui agli artt. 5, 8 e 14 d.lgs. n. 199/2021, ai quali è stata data esecuzione con il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), corrispondente all’allegato della delibera ARERA del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel.

Le CER incentivate sono legittimate a tre contributi statali: (i) la ventennale tariffa incentivante sulla base dell’energia condivisa, (ii) il contributo di valorizzazione sulla base dell’energia autoconsumata (contributo ARERA); (iii) il contributo a fondo perduto (o misura PNNR), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento degli impianti.

La CER, per beneficiare della tariffa premio e del contributo ARERA, deve accedere al servizio di autoconsumo diffuso prestato dal GSE, attivato a seguito della conclusione di un apposito contratto tra il GSE e il referente della CER interessata.

La tariffa incentivante riguarda la sola condivisione di energia elettrica e non anche le altre energie autoproducibili dalla CER da fonti rinnovabili (come quella termica).

Ripartizione tra i membri

La distribuzione dei contributi pagati dal GSE tra i membri della CER può avvenire in vario modo, tra cui si segnalano quello direttamente proporzionale ai consumi e/o alla produzione di energia e quello volto a rendere meno diseguali i membri della CER.

“Le predette somme pagate dal GSE sono da qualificare (contabilmente e civilisticamente) come ricavi o proventi per la CER; sicché, questi valori, se si intende distribuirli (totalmente o parzialmente) tra alcuni o tutti i membri della CER, devono trasformarsi (contabilmente e civilisticamente) in una parte dell’utile di esercizio”, si legge nel documento.

L’atto costitutivo o un regolamento della CER o una decisione presa dall’organo competente del medesimo ente possono stabilire che nessun contributo pagato dal GSE sia ripartibile tra i membri della CER.

La CER in forma di associazione, con la qualifica di ETS o di impresa sociale, può comunque riconoscere ai propri associati detti contributi, qualora regoli le proprie attività di produzione, di accumulo e di condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

La CER in forma di associazione con un’autoproduzione di energia elettrica può anche decidere di destinare totalmente (al netto dei costi sostenuti) il denaro, ricevuto dal GSE come tariffa premio e/o come contributo ARERA, o per aiutare delle persone bisognose diverse dai propri associati o per realizzare attività di interesse generale in favore della comunità ove opera la CER.

Membri

Ogni membro della CER deve rientrare in una delle seguenti classi: (i) imprenditori commerciali o agricoli, (ii) persone fisiche o enti privati non qualificabili come imprenditori, (iii) enti privati di ricerca e formazione, enti regioni e enti del Terzo settore, (iv) enti pubblici.

Secondo quanto riportato dal Consiglio Nazionale del Notariato, è possibile che nella CER entrino membri disinteressati alle predette attività e interessati ad altre.

Può perfino accadere che alcuni membri della CER non intendano avvalersi direttamente di alcuna delle attività svolte dalle CER, volendo magari solo finanziarle.

L’atto costitutivo della CER (quand’anche non incentivata) deve come minimo prevedere che alcuni dei suoi membri abbiano l’obbligo di diventare consumatori energetici, così assicurandosi il costante rispetto dell’art. 32, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 199/2021.

Ogni membro della CER deve essere legittimato a esercitare almeno un voto nelle decisioni di spettanza dei membri della CER, mentre gli enti pubblici non possono avere la maggioranza dei voti nella CER, a meno che la CER sia stata costituita per promuovere l’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili. Le CER poi devono essere democratiche.

“Il carattere democratico è imposto a qualsiasi CER, a prescindere dalla forma utilizzata per costituirla”, ha scritto il Consiglio Nazionale del Notariato.

Recupero dei contributi in caso di false dichiarazioni

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha sottolineato che il GSE accerta i requisiti sia prima di stipulare il contratto che dopo la firma.

Il GSE, se accerta che la CER incentivata non osservi più o non abbia mai osservato almeno uno dei requisiti per accedere a tale servizio (ovvero abbia rilasciato false dichiarazioni), “dispone la decadenza degli incentivi …, con l’integrale recupero delle somme e eventualmente già versate”.

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