Aree idonee, necessaria una disciplina organica non diversificata sul territorio nazionale

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In attesa del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l’individuazione delle aree idonee, diverse regioni hanno iniziato ad adottare misure per la localizzazione degli impianti nelle aree agricole.

Come già visto per la Emilia Romagna, anche la Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 1949/2024, in vigore dal 4 marzo 2024, ha inteso definire i criteri per l’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici in aree agricole in un’ottica di contemperazione di interessi tra la funzione svolta dal suolo agricolo e l’installazione di impianti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili individuati dal PNIEC.

La delibera si affianca a quanto già disciplinato all’interno del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), andando a definire delle prime regole applicative di quanto già contenuto nell’Allegato 13 del PREAC stesso, nelle more dell’individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 199/2021.

Occorre sottolineare, in premessa, che la normativa regionale in questione non pone limitazioni in maniera generalizzata ed aprioristica all’installazione di impianti o alla loro specifica tipologia in determinate aree, che potrà comunque essere sottoposta ad idoneo iter procedimentale di valutazione, ma, in attesa che vengano individuate le aree idonee, intende orientare verso soluzioni tecnico-localizzative ritenute più adeguate ai fini della tutela del territorio. E questo, si legge nel PREAC, sarebbe consentito dall’art. 12, comma 10 del D. Lgs. N. 387/2003 e dalle relative Linee guida di cui al DM 10 settembre 2010, ad oggi ancora in vigore, che prevedono la possibilità per le Regioni, “tenuto conto degli obiettivi di protezione del territorio e al fine di accelerare la procedura in sede di autorizzazione, di segnalare profili di criticità in talune aree, tali da determinare una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni da parte dell’amministrazione competente”.

In estrema sintesi, e senza pretesa di esaustività, la normativa regionale prevede la possibilità di realizzare solo impianti agrivoltaici di tipo avanzato nelle cosiddette aree A e B1, ovvero rispettivamente (A) aree DOP e IGP ad esclusione delle aree DOP e IGP per la produzione dei prodotti agroalimentari lattiero-caseari e delle carni lavorate, e (B1) aree destinate a specifici usi del suolo, ovvero aree che, pur se non caratterizzate da coltivazioni DOP o IGP, hanno coltivazioni di pregio.

Nelle medesime aree è consentita anche la realizzazione di impianti agrivoltaici semplici, purché siano tali da garantire la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell’attività agronomica, mentre sono invece considerati difficilmente realizzabili gli impianti fotovoltaici a terra, in quanto ritenuti tali da non consentire una adeguata capacità di coltivazione del fondo agricolo e quindi di resa agricola.

Nelle restanti aree agricole (B2) caratterizzate prevalentemente da produzioni di seminativi, la tipologia di impianto realizzabile dipende dal “valore agricolo” del suolo. In particolare, gli impianti fotovoltaici a terra sono realizzabili solo sui terreni classificati a “moderato e basso valore agricolo”, mentre in quelli classificati ad “elevato valore agricolo” sono considerati realizzabili solo gli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati.

Aspetto sicuramente positivo è che la normativa regionale interviene a chiarire in modo esplicito che il presupposto alle limitazioni poste sui terreni di tipo A e B1 è che su questi sia effettivamente svolta l’attività agricola con produzioni DOP o IGP o coltivazioni di pregio. In caso contrario saranno realizzabili anche impianti fotovoltaici standard.

Naturalmente il tutto da seguire tenendo in adeguata considerazione la presenza di eventuali vincoli o zone tutelate che possano limitare l’utilizzo delle aree in accordo alle previsioni derivanti dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale e dal PREAC.

La delibera regionale appare, tuttavia, per diversi aspetti più restrittiva rispetto alla normativa nazionale, laddove in presenza di un’area idonea che sia classificata di tipo A o B1 rende possibile solo la realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (si ricorda che a livello nazionale in tali aree sono autorizzabili in PAS impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 MW non necessariamente agrivoltaici, tantomeno avanzati).

Permangono inoltre alcuni dubbi interpretativi ai fini di una corretta applicazione della norma.

In primis si fa notare come la DGR in questione non faccia alcun riferimento esplicito alle definizioni di “agrivoltaico” e “agrivoltaico avanzato” introdotte dalle Linee Guida nazionali in materia di impianti agrivoltaici di giugno 2022, ma si limiti a fornire preliminarmente delle definizioni più generiche, ovvero non accompagnate da specifici requisiti tecnici.

La delibera introduce solo alcuni requisiti aggiuntivi e mutuati dalle indicazioni previste nelle Linee Guida in materia di Impianti agrivoltaici, ai fini della classificazione degli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati, che porterebbero le definizioni a convergere verso quelle previste a livello nazionale, ma solo in parte.

Tra questi requisiti aggiuntivi ritroviamo, infatti, i requisiti A e B delle Linee Guida, tuttavia non riferiti alla superficie complessiva nella disponibilità del soggetto proponente bensì alla cosiddetta Superficie Agricola Utilizzabile (SAU), traducendosi pertanto in una condizione più restrittiva rispetto a quella stabilita dalle Linee Guida, laddove non più del 40% della SAU debba essere occupata dal sistema agrivoltaico (cd. LAOR) e non meno del 70% della SAU debba essere destinata ad attività agricola. Si fa anche notare come il requisito della LAOR sia stato definitivamente abbandonato dal DM 436/2024 (DM Agrivoltaico Innovativo), che stabilisce le regole per l’accesso agli incentivi dei sistemi agrivoltaici avanzati.

Da evidenziare infine come non sembrerebbe prescritto alcun limite minimo di altezza dei pannelli dal suolo, requisito invece imprescindibile per i sistemi agrivoltaici avanzati ai fini dell’accesso agli incentivi.

Resta tuttavia il dubbio che la definizione di agrivoltaico avanzato prevista dalla normativa regionale, riferendosi dall’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del Decreto Legge n. 1/2012, e ss.mm.ii., possa ricondurre, seppure indirettamente, ai requisiti previsti dalle Linee guida nazionali, ove la definizione di agrivoltaico avanzato è resa proprio ai sensi di tale riferimento normativo. Condizione, tuttavia, che si porrebbe parzialmente in contrasto con i sopra citati requisiti aggiuntivi.

In ultimo, ma non per rilevanza, è doveroso sottolineare come nel caso di impianti agrivoltaici o agrivoltaici avanzati il soggetto promotore debba essere o una impresa agricola singola o associata per la quale l’attività di produzione elettrica si configuri come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola, oppure una società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica a cui sia conferita l’azienda o il ramo d’azienda da parte dell’imprenditore agricolo a cui è riservata la gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia. Aspetto quest’ultimo del tutto nuovo nel panorama nazionale, laddove attualmente la compartecipazione di imprese agricole e imprese del settore energetico è prevista solo per impianti agrivoltaici avanzati ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti del DM 436/2024 e solo in forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI).

Sicuramente tali aspetti dovranno essere chiariti quanto prima per consentire agli operatori di muoversi nell’ambito di un quadro regolatorio regionale più chiaro e meno articolato, ma si ribadisce la necessità, ormai pressante, di una disciplina organica di riferimento e non diversificata sul territorio nazionale che non sia da intralcio allo sviluppo delle iniziative, né causa di lungaggini burocratiche.

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