Elettricità Futura sui rischi del DM Aree Idonee

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Avevamo denunciato alla Commissione europea la moratoria per le rinnovabili della Regione Sardegna ed evidenziato le gravi lacune del DM Aree Idonee al Governo, e in particolare al MASE.

Oggi, ci troviamo al definitivo blocco dello sviluppo degli impianti per la produzione di energia rinnovabile in Sardegna, nonostante l’obiettivo di installare oltre 6 GW di nuova capacità al 2030 come previsto dal DM Aree Idonee.

Come dimostrano le disposizioni appena pubblicate dalla Regione Sardegna, le Regioni possono usare la totale discrezionalità lasciata loro dal DM Aree idonee sia per bloccare i progetti già avviati sia per limitare al massimo le aree.

Infatti, il DM Aree Idonee:

  1. non ha normato “il periodo transitorio” e
  2. non ha nemmeno esplicitato che le aree idonee ex lege debbano continuare a essere considerate tali. Ha lasciato facoltà delle Regioni estendere fino a 7 Km di distanza da un bene tutelato il divieto di nuovi impianti. Se le Regioni applicassero appieno questa facoltà, il 96% del territorio italiano (stima Elemens) sarebbe non idoneo.

Come volevasi dimostrare”, dichiara Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura, “approfittando delle carenze del DM Aree Idonee, la Regione Sardegna con la Delibera della Giunta della Regione Autonoma Sardegna del 19 settembre 2024, n. 36/1, ha legiferato sulle aree idonee con effetti retroattivi e con criteri che renderanno probabilmente non idoneo il 99% del territorio sardo (come ha dichiarato Emanuele Cani, Assessore dell’Industria della Regione Sardegna, e peraltro gli fa eco la Presidente Todde dicendo che con questa legge solo l’1% della Sardegna sarà idoneo) e renderanno impossibile, di fatto, realizzare i progetti di revamping e repowering.

Infatti, la Delibera della Sardegna sulle aree idonee prevede che:

  • i provvedimenti autorizzatori già emanati alla data di entrata in vigore della nuova legge, aventi ad oggetto impianti che ricadono nelle aree non idoneesono privi di efficacia se l’esecuzione dei lavori di realizzazione non ha avuto inizio ovvero non ha comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi;
  • procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non potranno proseguire se i relativi impianti sono in contrasto con la normativa sopravvenuta di cui alla presente legge.

Affinché non accada che – in netto contrasto con il principio del legittimo affidamento – anche le altre Regioni blocchino i progetti già avviati e la possibilità per l’Italia di raggiungere gli obiettivi del PNIEC, del PNRR e del DM Aree Idonee, è di fondamentale importanza e di estrema urgenza che il Governo emani una norma che preveda che le Regioni, nell’esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, si conformino ai seguenti criteri:

  • le aree idonee individuate ex lege dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (“Direttiva RED II”) devono continuare ad essere considerate aree idonee;
  • le nuove disposizioni regionali non dovranno applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l’autorizzazione a realizzare l’impianto (in coerenza con quanto fatto dal Governo con l’art. 5 del DL Agricoltura). In ogni caso, dovranno essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee ex lege (art. 20 d.lgs. 199/2021).

Una volta emanata questa norma e salvati i progetti già in corso di autorizzazione o di costruzione, diventa altresì indispensabile lavorare alla definizione delle aree di accelerazione – di cui non c’è traccia nella bozza di “Testo unico per le rinnovabili” – e far sì che diventi l’occasione per sanare, per quanto possibile, le criticità dell’attuale quadro normativo (DM Aree Idonee, DL Agricoltura e bozza di Testo Unico”).