Gli impianti fotovoltaici a terra in area industriale sono realizzabili senza l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati anche in presenza di disposizioni regionali che prevedano diversamente
In particolare, con sentenza n. 473/2024 il TAR Umbria, accogliendo le tesi difensive svolte nell’interesse della Società ricorrente, ha affermato che ogni disposizione regionale avente l’effetto di subordinare l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte II del DLgs 152/2006, deve ritenersi implicitamente abrogata per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis del DLgs 199/2021 che qualifica come di manutenzione ordinaria gli interventi funzionali alla medesima installazione.